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MEDIAZIONE

La mediazione civile e commerciale è stata introdotta nel nostro ordinamento, come strumento deflattivo del contenzioso giudiziario, dal Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 per la composizione dei conflitti tra soggetti privati in materia di diritti disponibili.

L’obbligo di esperire il tentativo di mediazione prima di agire in giudizio è previsto per talune materie come condizione di procedibilità della domanda.

Tale procedimento ha lo scopo di tentare di far addivenire le parti ad una conciliazione attraverso l'opera di un mediatore, vale a dire un soggetto professionale, qualificato e terzo con il compito di aiutare le parti in conflitto nel ricercare un accordo amichevole per comporre la controversia, anche suggerendo una proposta per la risoluzione della stessa.

La mediazione civile e commerciale ha durata massima di 3 mesi e deve essere promossa dalla parte che ne ha interesse prima di instaurare la controversia avanti all’autorità giudiziaria ordinaria, sostenendone i relativi costi (le spese e le indennità di mediazione).

Le materie in cui la mediazione civile e commerciale è obbligatoria sono:

  • condominio;
  • diritti reali (proprietà, usufrutto, usucapione, compravendite immobiliari ecc.);
  • divisione;
  • successioni ereditarie;
  • patti di famiglia;
  • locazione;
  • comodato;
  • affitto di aziende;
  • risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità;
  • contratti assicurativi, bancari e finanziari;
  • associazione in partecipazione;
  • consorzio;
  • franchising;
  • contratti opera;
  • contratti di rete;
  • contratti di somministrazione;
  • società di persone e subfornitura.
In tutte le altre materie la mediazione è facoltativa.

È però obbligatoria la procedura di negoziazione assistita per le domande giudiziali di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti e di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti gli € 50.000,00.


NOTE

Sussiste la possibilità di assolvere la condizione di procedibilità avvalendosi, in via alternativa, per le materie e nei limiti ivi regolamentati, anche delle seguenti
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