MEDIAZIONE
La
mediazione
civile e commerciale
è stata introdotta nel nostro ordinamento, come strumento deflattivo
del contenzioso giudiziario, dal Decreto Legislativo n. 28 del 4
marzo 2010 per la composizione dei conflitti tra soggetti privati in
materia di diritti disponibili.
L’obbligo
di esperire il tentativo di mediazione prima di agire in giudizio è
previsto per talune materie come condizione di procedibilità della
domanda.
Tale
procedimento ha lo scopo di tentare di far addivenire le parti ad una
conciliazione attraverso l'opera di un mediatore,
vale a dire un soggetto professionale, qualificato e terzo con il
compito di aiutare le parti in conflitto nel ricercare un accordo
amichevole per comporre la controversia, anche suggerendo una
proposta per la risoluzione della stessa.
La
mediazione civile e commerciale ha durata
massima di 3 mesi
e deve
essere promossa dalla parte che ne ha interesse prima di instaurare
la controversia avanti all’autorità giudiziaria ordinaria,
sostenendone i relativi costi
(le spese e le indennità di mediazione).
Le
materie in cui la mediazione civile e commerciale è obbligatoria
sono:
- condominio;
- diritti reali (proprietà, usufrutto, usucapione, compravendite immobiliari ecc.);
- divisione;
- successioni ereditarie;
- patti di famiglia;
- locazione;
- comodato;
- affitto di aziende;
- risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità;
- contratti assicurativi, bancari e finanziari;
- associazione in partecipazione;
- consorzio;
- franchising;
- contratti opera;
- contratti di rete;
- contratti di somministrazione;
- società di persone e subfornitura.
In
tutte le altre materie la mediazione è facoltativa.
È
però obbligatoria la procedura di negoziazione
assistita
per le domande
giudiziali di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di
veicoli e natanti e di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non
eccedenti gli € 50.000,00.
NOTE
Sussiste
la possibilità di assolvere la condizione di procedibilità
avvalendosi, in via alternativa, per le materie e nei limiti ivi
regolamentati, anche delle seguenti